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Gli attori del processo edilizio
Gli attori del processo edilizio
Iniziamo per prima cosa nel definire cosa s’intende per processo edilizio:
Per processo edilizio si intende un processo di tipo produttivo, descritto secondo una sequenza temporale delle fasi e degli attori, attraverso cui l’iniziale esigenza o idea di produrre un dato oggetto edilizio giunge alla sua materiale realizzazione e utilizzazione. Il Processo Edilizio struttura e ordina sequenzialmente in fasi le molteplici attività degli operatori coinvolti nella realizzazione e gestione di un intervento edilizio: nella sostanza dice chi fa cosa e quando.
Gli attori del processo edilizio sono quindi i soggetti che intervengono durate tutta la sequenza temporale del processo.
Gli attori del processo edilizio sono quindi i soggetti che intervengono durate tutta la sequenza temporale del processo.
Di seguito definiremo le figure più importanti
Committente [COM]
Nel D. Lgs. 81/2008 è definito come il “Soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto; “
Responsabile dei Lavori [RdL]
Sempre definito nel D.Lgs 81/2008 come il “Soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;
Progettista [PGT]
il progettista è colui che deve deve elaborare il progetto a regola d’arte, osservando uno specifico obbligo di redigere un elaborato progettuale con i seguenti contenuti minimi: schemi dell’impianto; disegni planimetrici; una relazione tecnica sulla consistenza e la tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e sicurezza da adottare, specialmente nei luoghi a maggior rischio di incendio e con pericolo di esplosione.
Direttore lavori [DL]
Nel D. Lgs. n. 81/2008 è definito come come il “soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera: tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera, e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera“
Coordinatore per la progettazione dell’opera [CSP]
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 91. (Verrà analizzato in un articolo futuro)
Coordinatore per l’esecuzione dell’opera [CSE]
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) è figura stabilita dalla legge, e come definito nel D.Lgs 81/2008, nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, gli si attribuiscono compiti di coordinamento e verifica ai fini del rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Lavoratore autonomo
Il lavoratore autonomo è una persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.