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RESPONSABILITA’ DEL COMMITTENTE E IMPIEGO DI MANODOPERA IMPROVVISATA
Responsabilità del committente e impiego di manodopera improvvisata
Si pensa spesso erroneamente che il committente sia esente da responsabilità relativamente allo stato di regolarità dell’impresa e soprattutto dei lavoratori autonomi ai quali affida i lavori edili per la propria abitazione; cosa che succede spesso quando si ragiona in ottica di risparmio e si affidano i lavori a persone con poca esperienza o con un costo inferiore, sottostimando il fatto che probabilmente non sono in regola con i documenti quali D.U.R.C. e iscrizione alla Camera di Commercio.
Qualsiasi lavoro edile ricade nell’ambito del Dlgs n°81 in materia di sicurezza e una sentenza della corte di cassazione del 2010 ha definito che “ l’assumere personale non specializzato, formato, assicurato e regolarizzato, lasciando che lavori in condizioni di pericolo, è un grave rischio non solo per il lavoratore (che mette in pericolo la sua incolumità e persino la sua vita) ma anche per il committente privato che può venire condannato, in caso di decesso del lavoratore, anche per omicidio colposo.”
Il committente dell’opera hai infatti degli obblighi da rispettare. Questi obblighi sono definiti nell’art. 90 del testo unico (Dlgs n°81/2008) in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il committente dell’opera hai infatti degli obblighi da rispettare. Questi obblighi sono definiti nell’art. 90 del testo unico (Dlgs n°81/2008) in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Riassumendo: quando si assume un lavoratore autonomo, artigiano, per eseguire anche piccoli lavoretti edili , bisogna tener presente che egli, benché autonomo, non deve provvedere da solo alla propria sicurezza. La responsabilità è anche del committente. Se poi gli si vuole far svolgere lavori più importanti è meglio rivolgersi ad un’impresa strutturata che più facilmente conosce leggi, normative ed ha maggiori capacità di lavorare in sicurezza.