Focus
Visitabilità e adattabilità
Come abbiamo visto nel precedente articolo [link] abbiamo visto la definizione di accessibilità secondo il Decreto Ministeriale 236 del 1989, che stila appunto stila delle linee guida per l’abbattimento delle barriere architettoniche in modo da migliorare la fruibilità dei luoghi in realazione alla tipologia di interventi eseguiti.
In questo articolo vedremo invece la definizione di:
Per visibilità Si intende la possibilità di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli ambienti soggiorno o pranzo dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta. Il criterio di visibilità è obbligatorio per residenze, sale per riunioni oppure spettacoli, locali per ristorazione, strutture ricettive come alberghi, pensioni e campeggi, luoghi di culto e tutti i luoghi aperti al pubblico.
Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
È quindi richiesta la possibilità di eseguire nel tempo lavori che non modifichino né la struttura portante né la rete degli impianti comuni.
In fase di adattamento di un ambiente si deve poter intervenire sul posizionamento e dimensionamento dei servizi, dei disimpegni, delle porte e su sistemi di sollevamento (elevatore o servoscala).