Focus
Accessibilità
Di seguito e nei prossimi articoli vedremo le definizioni di accessibilità, visitabilità e di adattabilità.
Incominciamo con il dire che sono definzioni che puoi trovare nel Decreto Ministeriale 236 del 1989, che stila delle linee guida per l’abbattimento delle barriere architettoniche in modo da migliorare la fruibilità dei luoghi in realazione alla tipologia di interventi eseguiti suddividendola appunto in accessibilità, visitabilità e adattabilità.
“Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia”.
L’accessibilità diventa obbligatoria per spazi esterni, ambienti destinati ad attività sociale, scuole, servizi sanitari ed assistenziali, culturali, sportivi, luoghi di lavoro (se sottoposti a collocamento obbligatorio o in caso di eventuale presenza di persone disabili d.lgs. 81/2008), edifici pubblici e parti comuni di un edificio.
Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all’installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo.
“Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia”.